2023 - Domande relative alle assicurazioni sociali e ad aspetti giuridici


Pannello di Controllo Moderatore
admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

2023 - Domande relative alle assicurazioni sociali e ad aspetti giuridici

Messaggioda admin » mer 14 dic 2022 13:35

Ha domande giuriche o inerenti alle assicurazioni sociali in relazione al cancro?

I nostri esperti risponderanno alle sue domande per iscritto dal 9 gennaio al 28 febbraio 2023.

Troverà ulteriori informazioni e il link al modulo per l’inoltro della sua domanda sul sito www.forumcancro.ch

Tutte le domande e le risposte dei nostri esperti saranno pubblicate qui in forma anonima.

Cordiali saluti.

Il team di moderazione

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Candidarsi per un lavoro mentre si è in malattia?

Messaggioda admin » mer 18 gen 2023 17:44

Domanda di M.:
Dall’inizio di dicembre sono in cura per un linfoma di Hodgkin. La diagnosi mi ha praticamente interrotto la carriera. Finora ero attiva professionalmente, da ottobre a dicembre avevo un impiego a tempo determinato presso la mia ultima datrice di lavoro. Il contratto adesso è scaduto nei tempi previsti. Poiché lei al momento non ha un posto da offrirmi, devo cercare un nuovo lavoro. Mi sono iscritta all’ufficio di collocamento di Lucerna. Tuttavia, mi domando in generale quali siano le regole se, come nel mio caso, sto cercando un lavoro ma sono in malattia a tempo indeterminato. Ho diritto a un’indennità di disoccupazione nella mia situazione? Posso cercare lavoro nel periodo in cui sono in malattia?

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro
Grazie per la sua richiesta.
Se non è in grado di lavorare a causa di una malattia temporanea, Lei ha diritto all’indennità giornaliera completa in caso di disoccupazione solo per un periodo limitato, ossia al massimo per 30 giorni consecutivi e questo diritto è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.
Se può lavorare a tempo parziale, ad esempio con un’incapacità lavorativa solo del 60%, allo scadere dei 30 o dei 44 giorni riceverà un’indennità giornaliera ridotta in caso di disoccupazione (40%).
Se tuttavia Lei si annuncia all’assicurazione invalidità (AI) e la Sua capacità lavorativa è almeno del 20 %, l’assicurazione contro la disoccupazione ha l’obbligo di versarle prestazioni anticipate. In questo caso riceverà l’intera indennità giornaliera in caso di disoccupazione.
Lei può candidarsi per un posto di lavoro anche se è malata, anche per posti la cui retribuzione è basata sulle ore di lavoro. Se sa che non sarà in grado di cominciare il lavoro perché all’inizio del contratto di lavoro sarà ancora malata, dovrà comunicarlo al nuovo datore di lavoro durante la candidatura. È molto probabile che in questo caso non riceverà il posto di lavoro.
Un’altra questione è se il nuovo datore di lavoro sia tenuto a pagarle lo stipendio se Lei è già inabile al lavoro durante il primo periodo di impiego. Questo dipende dal contratto di lavoro. Inoltre, la durata del pagamento continuato del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro: nel primo anno di servizio ammonta a sole 3 settimane. In caso di lavoro pagato a ore, anche l’importo versato durante il pagamento continuato del salario dipende da quanto si guadagnava in media nel periodo precedente la malattia. Anche se il nuovo datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione di indennità giornaliera, non è garantito che questa copertura riguardi anche Lei. Pertanto dovrà verificare molto attentamente se con il nuovo contratto di lavoro riceverà una qualsiasi retribuzione. È probabile che, nonostante un nuovo contratto di lavoro, Lei non abbia alcuna entrata. È quindi opportuno firmare il nuovo contratto di lavoro a partire da una data in cui prevede di poter ricominciare a lavorare. Il Suo medico può darle informazioni in merito.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Formulario AI

Messaggioda admin » mer 18 gen 2023 17:57

Domanda di M.:
Buongiorno,
Cinque mesi fa mio fratello ha ricevuto la diagnosi di cancro del polmone con metastasi cerebrali. È stato eseguito un intervento al cervello e da quel momento riceve chemioterapia, immunoterapia dopo un ciclo di radioterapia cerebrale e polmonare.
Presto saranno 5 mesi che è inabile al lavoro e ha appena ricevuto un documento dell’AI da compilare entro 10 giorni. Di che cosa si tratta?

Risposta di l’avvocato Yves Hochuli, vice-direttore della Lega vodese contro il cancro
Buongiorno,
Grazie per la sua domanda.
Bisognerebbe poter consultare questo documento per sapere di cosa si tratta per riuscire a informarla in modo adeguato. Tuttavia, raccomando caldamente a Suo fratello di rispondere alle domande dell’assicurazione invalidità entro il termine prescritto.
Se non collabora, il suo diritto a ricevere prestazioni potrebbe essere ridotto o persino annullato. Per esempio, se riceve le indennità giornaliere di un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, l’assicurazione potrebbe decidere di sospendere le prestazioni. Inoltre, se l’assicurazione invalidità dovesse in futuro versargli una rendita, il godimento di tale diritto potrebbe essere ritardato se Suo fratello non avrà fatto i passi necessari entro i termini di legge.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Licenziamento in caso di incapacità lavorativa

Messaggioda admin » mer 18 gen 2023 18:01

Domanda di P.:
Ho un mieloma multiplo. Questo tumore è caratterizzato da periodi di remissione e recidiva.
Il mio datore di lavoro può licenziarmi durante una recidiva o una remissione?

Risposta di l’avvocato Yves Hochuli, vice-direttore della Lega vodese contro il cancro
Buongiorno,
Grazie per la sua domanda e sarò lieto di risponderle come segue:
Secondo la legge applicabile alle aziende private, il datore di lavoro non può licenziare legalmente un dipendente con un’incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia durante 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno e durante 180 giorni a partire dal sesto anno.
Se il datore di lavoro licenzia un dipendente durante uno di questi periodi, la risoluzione del contratto è considerata nulla e non avvenuta. Affinché la risoluzione sia valida, il datore di lavoro dovrà notificare nuovamente la fine del rapporto di lavoro all’impiegato alla conclusione del periodo di protezione.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, una recidiva non fa ripartire un nuovo periodo di protezione dal licenziamento. Di conseguenza, i periodi di incapacità lavorativa causati dalla stessa malattia (recidiva) possono cumularsi solo fino al raggiungimento del periodo di protezione massimo previsto dalla legge, per cui non possono superare 30, 90 o 180 giorni.
Per quanto riguarda la remissione, se Lei non è più inabile al lavoro o ha recuperato la capacità lavorativa totale, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro in ogni momento.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa (datore di lavoro vs. AI)

Messaggioda admin » gio 19 gen 2023 10:32

Domanda di P.:
Perché l’AI interviene mentre il diritto alle indennità delle assicurazioni malattia collettive del datore di lavoro non è ancora giunto al termine del periodo contrattuale di 720 giorni?

Risposta di l’avvocato Yves Hochuli, vice-direttore della Lega vodese contro il cancro
Buongiorno,
Grazie per le vostre domande.
Innanzitutto va precisato che, secondo la legge, i datori di lavoro devono versare il salario di un dipendente inabile al lavoro per malattia solo per un periodo di tempo limitato, a seconda dell’anzianità di servizio in azienda del dipendente. La stipula da parte del datore di lavoro di un’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia è facoltativa e quindi a discrezione del datore di lavoro.
Pertanto, i datori di lavoro che non dispongono di tale copertura assicurativa per i propri dipendenti inabili al lavoro a causa di malattia non devono versare il salario al dipendente malato per 720 giorni, ma per un periodo di tempo relativamente breve, non superiore a un anno.
In assenza di un’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, non c’è sovrapposizione tra il versamento del salario da parte del datore di lavoro e il pagamento di una rendita da parte dell’assicurazione per l’invalidità.
La legge sull’assicurazione per l’invalidità non distingue tra le diverse situazioni riguardo al momento in cui inizia il diritto a percepire una rendita di invalidità. È uguale per tutti gli assicurati.
È quindi normale che le compagnie assicurative in questione continuino a detrarre delle indennità giornaliere che non pagano più?
In linea di principio, nonostante il versamento di una rendita da parte dell’assicurazione invalidità, di solito le assicurazioni per la perdita di guadagno in caso di malattia continuano a pagare le indennità giornaliere fino alla scadenza del diritto (720 giorni), deducendo l’importo della rendita pagata dall’AI. Tuttavia, per sicurezza, è opportuno consultare le condizioni generali dell’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Diritti in materia di assicurazioni sociali per le persone affette da cancro che non svolgono attività lucrative

Messaggioda admin » mar 7 feb 2023 10:15

Domanda di Manuela:
Alla fine di dicembre 2021 mi è stato diagnosticato un cancro all'utero. Da allora sono in trattamento (operazione, chemio e ora immunoterapia). Prima della malattia, non lavoravo (modello di famiglia tradizionale). Due anni fa mio marito si è separato da me. Al momento sto piuttosto bene e vorrei tornare a lavorare part time. Sto presentando candidature. A quali prestazioni abbiamo diritto dalle assicurazioni sociali? In particolare anche in vista di un eventuale divorzio. Cosa può chiedermi l’URC in termini di carico di lavoro/tipo di lavoro?

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale presso la Lega svizzera contro il cancro:
Grazie mille della Sua domanda.
Al momento Lei è ancora in trattamento dopo il cancro. Desidera lavorare a tempo parziale. Negli ultimi anni Lei ha svolto lavori domestici e non attività lucrative. Ora ha già iniziato a candidarsi. Vorrebbe sapere quali sono i Suoi diritti in termini di assicurazioni sociali, anche in vista di un eventuale divorzio.
Se a causa del divorzio Lei deve generare un reddito, può essere esentata dall'obbligo di versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione e può ricevere un'indennità giornaliera anche se negli ultimi anni non ha svolto un'attività lucrativa.
Deve essere disposta e in grado di accettare un lavoro che si può ragionevolmente pretendere, pari ad almeno il 20% di un lavoro a tempo pieno. Ciò che si può ragionevolmente pretendere, viene deciso caso per caso. Per esempio, il lavoro deve essere adeguato alla Sua età e al Suo stato di salute. Se Lei cerca solo un lavoro part time, anche l'importo dell'indennità giornaliera viene calcolato solo in base all'entità del lavoro part time. L'indennità giornaliera di disoccupazione versata sulla base di un esenzione dai contributi in caso di divorzio è limitata a 90 prestazioni giornaliere.
Se a causa della malattia Lei è in grado di lavorare solo al 60% o meno e prevede che la situazione non cambi per molto tempo, dovrebbe registrarsi all'assicurazione invalidità. Lei è assicurata dall'assicurazione contro l'invalidità anche come casalinga. Suo marito versa i contributi AVS a Suo nome.
La Sua situazione di casalinga di lunga data che deve affrontare una malattia seria e allo stesso tempo si aspetta il divorzio dal coniuge è impegnativa. Lei deve assolutamente rivolgersi a un’avvocata o un avvocato.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Domanda AI

Messaggioda admin » mer 8 feb 2023 10:43

Domanda di misgap:
La mia compagna, che 60 anni, lavora al 100%. In caso di malattia, è previsto il versamento del salario per 9 settimane. Purtroppo non ha un'assicurazione per l'indennità giornaliera. Ora le è stato diagnosticato un cancro, un mieloma multiplo, e sta iniziando la relativa terapia.
Domanda: quando deve presentare una richiesta all'AI per ricevere una rendita in caso di inabilità al lavoro e perdita di guadagno?
Grazie per il feedback e cordiali saluti

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:
Grazie mille della Sua domanda.

La Sua partner si è ammalata di cancro. Lei vuole sapere quando è il momento opportuno per annunciarsi all'assicurazione invalidità (AI). La Sua partner ha diritto solo a 9 settimane di continuazione del pagamento del salario.

Se si prevede che la Sua partner non sarà in grado di lavorare per un periodo di tempo prolungato, è importante iscriversi tempestivamente all'AI.

Il diritto alla rendita di invalidità matura non prima di 6 mesi dall'iscrizione all'AI. Tuttavia, c'è un altro ostacolo in termini di tempo: nel corso di un anno, l’inabilità al lavoro media deve essere stata di almeno il 40%. La domanda deve essere presentata nei primi 6 mesi di inabilità al lavoro, affinché la rendita AI venga erogata dopo l'anno di attesa. Per esempio, la Sua partner potrebbe presentare la richiesta AI dopo essere stata inabile al lavoro per 6 settimane e se è prevedibile che non sarà in grado di tornare a lavorare a pieno regime per diverso tempo.

La sequenza cronologica è riportata sul sito web dell'Ufficio AI di Berna:
Prestazioni dell'AI - Domanda e procedura

Per la Sua partner, ciò significa che deve attendere almeno un anno per ottenere la rendita AI, anche se non le vengono versati né il salario, né l'indennità giornaliera di malattia.

Può anche essere necessario più di un anno perché l’assicurazione per l'invalidità decida in merito alla domanda.

È importante avanzare per tempo la richiesta anche perché l'AI può sostenere la Sua partner attraverso misure di inserimento. A seconda della situazione, durante le misure di inserimento viene pagata anche un’indennità giornaliera. Inoltre, la rendita AI viene erogata solo se queste misure non portano al reinserimento nel mercato del lavoro.

L'AI/AVS ha pubblicato molte informazioni utili sul seguente sito web: Assicurazione per l’invalidità (AI) - 1. Pilastro

Può trovare informazioni importanti per la Sua partner anche nell'opuscolo della Lega contro il cancro «Cancro: le sfide da affrontare sul posto di lavoro». Può scaricarlo gratuitamente al seguente link: Cancro: le sfide da affrontare sul posto di lavoro - Una guida per i dipendenti e i datori di lavoro

Inoltre La invitiamo a controllare il contratto di lavoro della Sua partner: L'obbligo di continuare a pagare il salario è veramente di sole 9 settimane? Il rapporto di lavoro è eventualmente soggetto a un contratto collettivo di lavoro (CCL) che prescrive un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia?

Nella situazione in cui si trova la Sua partner, è molto importante essere pienamente informati sui diritti legali per non perdere alcuna opportunità.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Le prestazioni complementari comportano la revoca del permesso C?

Messaggioda admin » mer 15 feb 2023 12:26

Domanda di P:
Mia madre ha 70 anni ed è malata di cancro. Ora ha costi sanitari elevati che non sono coperti dalla cassa malati. La collaboratrice della cassa malati le ha consigliato di richiedere le prestazioni complementari.
Con la sua modesta rendita AVS mia madre non può davvero pagare queste fatture, tuttavia non vuole ricorrere alle prestazioni complementari: ha troppa paura di dover lasciare la Svizzera dopo più di 37 anni se non paga tutto da sola. Finora non abbiamo mai ricevuto aiuto sociale. Mia madre è di origine italiana e ha il permesso C.

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro:
Grazie della sua domanda.
Sua madre potrebbe avere diritto a prestazioni complementari, ma non ne fa richiesta per paura che le venga revocato il permesso di domicilio se richiede prestazioni complementari.
Il Tribunale federale ha stabilito che il percepimento di prestazioni complementari non può comportare la perdita del permesso di domicilio (DTF 2C_60/2022 del 27.12.2022).
Quindi Sua madre può tranquillamente richiedere le prestazioni complementari senza temere di perdere il permesso C.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Prestazioni delle assicurazioni sociali in caso di licenziamento per incapacità lavorativa parziale dovuta al cancro

Messaggioda admin » ven 17 feb 2023 16:46

Domanda di Edeltraut:
Dall’inizio dell’anno ho ricominciato a lavorare al 20 % (incapacità lavorativa dell’80 %). Dal 02.03.22 all’08.01.23 ero inabile al lavoro al 100 %. Ora noto sempre più segnali che si sta preparando una risoluzione del contratto di lavoro. Sono malata di cancro del seno e sto aspettando la data per entrare in riabilitazione dopo chemio, operazione e radioterapia. Inoltre, per il mese di agosto è pianificata la ricostruzione del seno (6 mesi dopo la fine della radioterapia). Quello che mi chiedo è: se la datrice di lavoro effettivamente mi licenzierà, a quali prestazioni delle assicurazioni sociali avrò diritto? Mi potreste aiutare?

Risposta di Patricia Müller, specialista di consulenza giuridica presso la Lega svizzera contro il cancro:
Grazie della Sua domanda.

Dopo il cancro ha ricominciato a lavorare a tempo ridotto e teme che sarà licenziata. Siccome sono pianificate ancora una riabilitazione stazionaria e una ricostruzione del seno, si aspetta di tornare a un’incapacità lavorativa del 100 % per un certo periodo. Ora desidera sapere a quali prestazioni delle assicurazioni sociali ha diritto in caso di licenziamento.

Innanzitutto chieda alla sua datrice di lavoro com’è assicurata in caso di malattia.
Molti datori di lavoro stipulano un’assicurazione di indennità giornaliera per i loro dipendenti. In genere viene pagato l’80 % del salario per 720 o 730 giorni. Spesso l’assicurazione di indennità giornaliera continua a pagare anche dopo la fine del rapporto di lavoro, se la malattia è iniziata quando era ancora sotto il contratto di lavoro. In alcune circostanze è utile stipulare un’assicurazione individuale d’indennità giornaliera, che offre una protezione assicurativa in caso di incapacità lavorativa anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

Controlli a quali prestazioni ha diritto sia secondo il Suo contratto di lavoro sia eventualmente sulla base di un contratto collettivo di lavoro (CCL).

Le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sono limitate durante un’incapacità lavorativa.
In caso di incapacità lavorativa totale provvisoria ha diritto al massimo a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro. Se ha una malattia che dura a lungo, inoltre, le indennità giornaliere sono versate solo nei primi 30 giorni, anche se non ha esaurito le 44 indennità giornaliere totali.
Il termine di 30 giorni di calendario ricomincia da zero dopo un’interruzione provata dell’incapacità lavorativa, oppure se un’incapacità lavorativa succede direttamente a un’incapacità lavorativa per un altro motivo. Siccome sia la riabilitazione prevista sia la ricostruzione del seno sono motivate dalla stessa malattia tumorale, sarebbe opportuno che riacquistasse la Sua capacità lavorativa tra la riabilitazione e l’intervento di ricostruzione del seno.

Se ha già esaurito le 30, rispettivamente 44 indennità giornaliere e non riceve indennità giornaliere assicurative in caso di malattia ma continua ad avere una riduzione provvisoria della capacità lavorativa, ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione corrispondente alla Sua capacità lavorativa effettiva. Tuttavia deve essere abile al lavoro almeno nella misura del 20 %, altrimenti non sarà considerata collocabile.

Se ha una capacità lavorativa almeno del 20 % e si è iscritta all’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate e Lei riceverà l’intera indennità giornaliera.

Già solo per questa ragione conviene annunciarsi presso l’assicurazione per l’invalidità.

Considerazioni aggiuntive di Cornelia Orelli, consulente specializzata della Linea cancro:
La Lega contro il cancro è un’associazione costituita dalla Lega svizzera contro il cancro – l’organizzazione mantello con sede a Berna – 16 Leghe cantonali e 2 Leghe regionali contro il cancro. Le Leghe cantonali e regionali forniscono consulenza e assistenza in loco alle persone affette da un cancro e al loro entourage durante e dopo la malattia per tutte le questioni inerenti al cancro e trovano soluzioni per gestire problemi pratici quotidiani, difficoltà legate alle assicurazioni sociali e ristrettezze finanziarie causate dalla malattia. Se desidera, la Sua Lega cantonale o regionale contro il cancro può offrirle un aiuto per iscriversi all’AI e/o per altre questioni relative alle assicurazioni sociali.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Licenziamento in caso di malattia durante il periodo di prova

Messaggioda admin » mer 22 feb 2023 12:04

Domanda di Nathalie
L’1.12.2022 ho iniziato un nuovo lavoro. I tre mesi di prova terminano alla fine di febbraio. Ho informato il mio datore di lavoro sul fatto che ho un tumore che sarà asportato il 7 marzo, per cui successivamente non potrò lavorare per 3 settimane. Prima del 7 marzo non ho pianificato giorni di malattia.
  • Il mio datore di lavoro può licenziarmi alla fine del periodo di prova con un preavviso di 7 giorni se conosce i miei problemi di salute?
  • In quel caso dovrei provvedere a stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera presso la mia assicurazione privata?
Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro
Grazie della Sua domanda.
Il Suo periodo di prova termina alla fine di febbraio 2023. Il 7 marzo 2023 Le sarà asportato un tumore e in seguito si aspetta di non poter lavorare per circa 3 settimane. Ora desidera sapere se il Suo datore di lavoro può licenziarla durante il periodo di prova con un preavviso di 7 giorni e se per Lei ha senso stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera privata.
Secondo il Codice delle obbligazioni, il termine di disdetta durante il periodo di prova è effettivamente di 7 giorni. La disdetta deve essere trasmessa ancora durante il periodo di prova. Se la riceve dopo la fine del periodo di prova, vale il termine di disdetta stabilito nel contratto con il Suo datore di lavoro.
Durante il periodo di prova è possibile darle la disdetta anche se Lei è inabile al lavoro a causa di malattia. Allo scadere del periodo di prova, sulla base della protezione dal licenziamento in caso di malattia, nel primo anno di servizio non può essere data la disdetta per un periodo protetto di 30 giorni.
In caso di effettivo accorciamento del periodo di prova a causa di malattia, il periodo di prova può essere prolungato. Nel Suo caso però il periodo di prova si sarà già concluso al momento dell’operazione, per cui esso terminerà come stabilito alla fine di febbraio 2023.
I datori di lavoro possono stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera per i loro collaboratori, ma non sono obbligati a farlo. Controlli nel Suo contratto di lavoro quali sono i Suoi diritti in caso di malattia. Può darsi che Le siano conferiti diritti anche da un CCL o un CNL.
Chieda al Suo datore di lavoro qual è la Sua copertura assicurativa: esistono svariate soluzioni. In altre parole, potrebbe essere assicurata bene e ricevere fino a 730 indennità giornaliere, o al contrario non beneficiare di alcuna assicurazione di indennità giornaliera. In quest’ultimo caso, il Codice delle obbligazioni Le garantisce il pagamento continuato del salario per almeno 3 settimane nel primo anno di servizio.
Senza ulteriori informazioni, non è possibile stabilire se sia sensato e possibile stipulare un'assicurazione privata di indennità giornaliera in caso di malattia.
Se riceverà la disdetta, Le consiglio di prendere contatto con la Sua assicurazione di protezione giuridica o con un avvocato.

admin
Site Admin
Messaggi: 494
Iscritto il: ven 28 apr 2006 6:19
Località: Berna
Contatta:

Cancro e indennità di disoccupazione

Messaggioda admin » lun 6 mar 2023 17:33

Domanda di M.K.
Buongiorno, sono attualmente disoccupata. L’assicurazione contro la disoccupazione continuerà a pagare se sono inabile al lavoro a causa di un cancro dell’ovaio?

Risposta di Yves Hochuli, giurista, direttore aggiunto della Lega vodese contro il cancro:
Grazie della Sua domanda. La risposta dipende dal Suo Cantone di domicilio e dal grado di incapacità lavorativa, ossia se è completa o parziale.
Diversamente da altri Cantoni, Vaud e Ginevra beneficiano di un’assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia per le persone disoccupate con incapacità lavorativa provvisoria, totale o parziale. Quindi se è domiciliata in uno di questi Cantoni e soddisfa tutti i requisiti legali, potrà continuare a beneficiare del versamento delle indennità giornaliere durante il periodo di incapacità lavorativa a causa di malattia. La durata del versamento delle indennità giornaliere dipende dalla durata del Suo diritto all’indennità di disoccupazione.

Di seguito trova ulteriori informazioni sulle condizioni per accedere all’assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia per le persone disoccupate:
- nel
Cantone di Vaud
- nel Cantone di Ginevra

Se è domiciliata in un altro Cantone, la legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione prevede, in caso di incapacità lavorativa provvisoria a causa di malattia, il diritto al versamento delle indennità giornaliere complete dell’assicurazione contro la disoccupazione per un periodo limitato, ossia per un massimo di 30 giorni consecutivi e di 44 giorni entro il termine quadro (periodo durante il quale ha diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione).

Tuttavia, se ha una capacità lavorativa parziale almeno del 20 % e si annuncia all’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione è obbligata a versarle prestazioni. In questo caso riceverà integralmente le indennità giornaliere di disoccupazione.


Torna a “Assicurazioni sociali e aspetti giuridici: esperti rispondono”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti