2021 - Domande relative alle assicurazioni sociali e ad aspetti giuridici


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2021 - Domande relative alle assicurazioni sociali e ad aspetti giuridici

Messaggioda admin » lun 19 lug 2021 15:40

Avete domande relative alle assicurazioni sociali e ad aspetti giuridici? Due esperti, Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro e l’avvocato Yves Hochuli, vice-direttore della Lega vodese contro il cancro, rispondono alle vostre domande scritte dal 27 luglio al 12 settembre 2021.
Dal 27 luglio trovate maggiori informazioni e il link per il formulario sulla
Pagina iniziale del forum.

Tutte le domande e le risposte saranno pubblicate qui.

Le presenti risposte sono una presa di posizione di carattere generale. Non si può infatti sostituire la consulenza personale con il parere di uno specialista qualificato in medicina. Se in un articolo vengono citati determinati medici, impianti terapeutici o prodotti, ciò non avviene a titolo di pubblicità o di raccomandazione, ma va inteso semplicemente come accenno ad altre fonti informative.

Alcune domande e risposte sono state tradotte in un’altra lingua nazionale. Se dovessero sorgere domande o ambiguità, favorite rivolgervi alle consulenti specializzate della Linea cancro. Numero gratuito 0800 11 88 11 oppure e-mail helpline@krebsliga.ch

Le vostre domande e le risposte saranno pubblicate qui.

Cordiali saluti dalle moderatrici.

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Badanti provenienti dall'Europa dell'Est: a cosa devo fare attenzione quando li assumo?

Messaggioda admin » gio 19 ago 2021 11:15

Domanda di una figlia preoccupata
Buongiorno,
nostra madre ha il cancro, non può più vivere da sola ma non vuole andare in una casa di riposo. Abbiamo sentito da conoscenti che è possibile assumere badanti dell'Europa dell'Est. È una soluzione che potremmo immaginarci di adottare. Ma abbiamo qualche dubbio: qual è il modo migliore di procedere e a cosa dobbiamo prestare attenzione al momento dell’assunzione?
Grazie mille della risposta e cordiali saluti
Figlia preoccupata

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro
La maggior parte dei malati e degli anziani vuole vivere a casa il più a lungo possibile. Temono una perdita di autonomia e costi elevati per le cure a lungo termine non coperte dalle assicurazioni.
Spesso, i servizi Spitex coprono in misura modesta le cure necessarie a domicilio. Grazie alla libera circolazione europea sono dunque emerse nuove forme di migrazione dall'Europa orientale. Alcune organizzazioni del lavoro offrono un'assistenza 24 ore su 24 per 1500 - 2500 franchi, più vitto e alloggio. Sono cifre allettanti, anche se le offerte sono in grigio o addirittura in nero. Le condizioni legali per un incarico di lavoro di 90 giorni per anno civile come cosiddetto "lavoratore distaccato" non sono sempre soddisfatte. E non è ammesso il collocamento di personale a prestito dall'estero. Inoltre, si pretende che questi lavoratori siano molto flessibili, in parte con una presenza continua e una scarsa separazione tra tempo di lavoro e tempo di riposo. A causa dell'alta disoccupazione nei loro Paesi d'origine, questi lavoratori sono disposti a fare i pendolari. Per i familiari delle persone assistite è un'offerta molto allettante. Ma vi sono anche dei rischi:
  • se i tempi di riposo e i giorni liberi prescritti dalla legge sul lavoro non sono rispettati, ciò può comportare il pagamento di importi arretrati elevati. Il pagamento del salario arretrato comporta anche il pagamento di contributi arretrati per le assicurazioni sociali (AVS).
  • Il lavoro nero è un reato penale e può comportare una multa elevata sia per il datore di lavoro sia per il dipendente.
Come si possono evitare questi pericoli?
  • Scelga un intermediario serio. In Svizzera, le ditte munite di autorizzazione sono registrate presso la SECO. Sul sito www.avg-seco.admin.ch clicchi al centro su «Legge sul collocamento» e poi su «cercare l'azienda». Se, dopo aver inserito il nome dell'azienda e selezionato il cantone, appare il messaggio «il sistema non ha trovato dati», significa che l'intermediario non ha l'autorizzazione. In altri termini: opera nell'illegalità.
    Se non si è sicuri, si possono richiedere informazioni anche agli uffici cantonali di collocamento.
  • Nel caso di un impiego in cui la badante e la persona assistita vivono nella stessa abitazione (il cosiddetto living-in arrangement), è importante dichiarare fin dall'inizio che la badante non ha un obbligo di presenza permanente, ma solo un tempo di lavoro massimo di 42 ore settimanali. Una parte con orari prestabiliti e un'altra, più piccola, su chiamata quando la persona è disponibile – ma non esiste alcun obbligo. In questo modo, le ore di riposo e i giorni liberi prescritti dalla legge sul lavoro possono essere rispettati.
    I membri della famiglia si occupano dell'assistenza nei giorni di riposo della badante prescritti, come la domenica e i giorni festivi.
  • Il salario minimo per personale domestico non qualificato è di 18,20 fr./ora lordi. Per un salario del genere, anche molte persone residenti in Svizzera sono disposte a svolgere questo lavoro.
È importante considerare l'intera situazione della persona da assistere e dei suoi familiari, in modo da trovare una soluzione adeguata.

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Costi per la crioconservazione dello sperma dopo la terapia del cancro: la cassa malati è tenuta a pagare?

Messaggioda admin » gio 19 ago 2021 11:43

Domanda di Tina
Ho una domanda riguardante la copertura dei costi durante 5 anni per il tessuto ovarico, gli ovociti o lo sperma che l'Ufficio federale della sanità pubblica ha sancito dal 1° luglio 2019.
Il mio compagno ha fatto la chemioterapia 15 anni fa per un linfoma non-Hodgkin. Da allora, il suo sperma è crioconservato e lui paga personalmente i costi ogni anno.
Ora, però, ho letto il vostro articolo e lui ha chiesto riscontro alla sua cassa malati, che purtroppo si è rifiutata di coprire i costi.
È corretto? Che cosa potrebbe fare il mio compagno?
Può rispondere a questa domanda o dirmi dove possiamo trovare supporto in merito?

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro
Il Suo compagno ha fatto crioconservare lo sperma 15 anni fa a causa del cancro. Di recente, la cassa malati ha rifiutato di coprire gli ulteriori costi per la conservazione. Lei vorrebbe sapere se questo rifiuto è ammissibile e quali rimedi sono a disposizione del Suo partner se è in disaccordo con la decisione della cassa malati.
A partire da luglio 2019, la crioconservazione dello sperma è coperta dall'assicurazione malattia obbligatoria, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
  • lo sperma deve essere crioconservato perché c'è almeno una probabilità media (oltre il 20%) che il cancro o la terapia antitumorale danneggino il tessuto testicolare / la produzione di sperma. Con questa misura la fertilità può essere mantenuta.
  • Sono presenti degli spermatozoi (eventualmente devono essere prelevati tramite biopsia).
  • l paziente non ha ancora 40 anni.
  • Gli accertamenti e la crioconservazione vengono effettuati in appositi centri che soddisfano requisiti specifici.
Se queste condizioni sono soddisfatte, i costi della crioconservazione dello sperma sono coperti per 5 anni. Per altri 5 anni sono coperti se è dimostrato che lo sperma continua a non essere prodotto. Se gli spermatozoi devono essere crioconservati per più di 10 anni, è necessaria una garanzia anticipata della copertura dei costi da parte dell'assicurazione malattia, che tenga conto della raccomandazione del medico di fiducia.
Per potersi opporre alla decisione dell'assicurazione malattia, è bene che il Suo compagno conosca il motivo esatto del rifiuto. La cassa malati deve prendere in considerazione tutte le ragioni a favore della copertura. Il Suo partner può richiedere una presa di posizione scritta. Se la semplice presa di posizione non lo convince, può chiedere formalmente una decisione scritta e motivata (disposizione) e presentare ricorso. Contro la decisione di opposizione può presentare ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. E se non è d'accordo neppure con la decisione del Tribunale delle assicurazioni, può appellarsi al Tribunale federale.

Il Suo partner può richiedere consulenza gratuita all'
Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie.

Basi legali:
  • Legge federale sull'assicurazione malattia LAMal (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP), da leggere assieme alla «832.112.31 1, ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie OPre» (sulla crioconservazione, pagina 91)

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In quanto indipendente, la mia assicurazione d'indennità giornaliera malattia può rescindere il contratto a causa di un

Messaggioda admin » mer 25 ago 2021 11:00

Domanda di Karose
Sono un lavoratore indipendente ed ho un'assicurazione d'indennità giornaliera malattia. L'assicurazione ha pagato il 100% di indennità giornaliera per 3 mesi e il 50% per 1 mese. Ho ricominciato a lavorare e vorrei tornare a lavorare al 100% nei prossimi mesi. Ora però la compagnia pretende che mi rivolga all'AI, anche se io non ho intenzione di richiedere una pensione d'invalidità. Successivamente, ha disdetto per la fine dell'anno il vecchio contratto in vigore da 20 anni e mi ha fatto un'offerta provvisoria (con premio raddoppiato), la cui accettazione da parte della compagnia stessa non è ancora certa. Vogliono prima esaminare l'offerta e si riservano il diritto di rifiutarla. Com'è la questione dal punto di vista legale?

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro
Lei è un lavoratore indipendente e ha stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera malattia. Si tratta di un'assicurazione facoltativa. Il Suo assicuratore L'ha informata circa l’eventualità di non poter più continuare ad assicurarla. Da ciò si evince che ha stipulato un'assicurazione secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA) (1). Si tratta di un'assicurazione di natura privata. L'assicuratore può decidere con chi stipulare un contratto e a quali condizioni (libertà di contrarre). Le condizioni contrattuali sono definite nella polizza di assicurazione e nelle condizioni generali di contratto (CGA). La LCA stabilisce alcune regole, per esempio quali sono le conseguenze nel caso in cui una malattia esistente è stata occultata al momento della stipula del contratto.

Lei ha pagato i premi per 20 anni e l'assicuratore ha disdetto il Suo contratto dopo che si è ammalato. Secondo la LCA, è possibile annullare il contratto in caso di sinistro. Solo a partire dal gennaio 2022, quando entrerà in vigore la LCA riveduta, la disdetta da parte dell'assicurazione in caso di erogazione di prestazioni non sarà più consentita per le assicurazioni complementari all'assicurazione malattia di base. Il suo assicuratore potrebbe aver rinunciato a questa opzione di disdetta nella polizza o nelle CGA. È quindi importante che Lei controlli la Sua polizza e le CGA. Naturalmente devono essere erogate le prestazioni concordate, di solito un massimo di 720 indennità giornaliere per malattia nel caso dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia (2).
Di solito nelle CGA gli assicuratori dell'indennità giornaliera malattia richiedono che l'assicurato si annunci al più presto all'assicurazione invalidità (AI). L'obbligo di annunciarsi non significa che l'assicuratore sia convinto che Lei non possa tornare a lavorare a tempo pieno. Tuttavia, è interessato al fatto che un'eventuale rendita d'invalidità venga concessa tempestivamente, poiché ciò gli permetterebbe di compensare una parte delle indennità giornaliere versate. Dal canto suo, la persona assicurata non riceve meno prestazioni a causa della compensazione.
Al contrario, una registrazione all’AI tempestiva impedisce di perdere il diritto ai benefici. Inoltre l'AI supporta il reinserimento nella vita lavorativa. Una rendita d'invalidità verrebbe concessa solo se ciò non fosse possibile. Infatti, vale il principio secondo cui il «reinserimento professionale viene prima della pensione».

Se ha stipulato un'assicurazione di protezione giuridica, faccia verificare la legalità delle azioni del Suo assicuratore. Può rivolgersi gratuitamente anche all
'Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie.

Basi legali:
(1) Art. 42 LCA
(2) Esempio DTF 135 III 225.

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Beneficiario dell’AI e cassa di compensazione AVS

Messaggioda admin » gio 26 ago 2021 12:32

Domanda di Franziska
Gentili signore e signori,

mio marito è beneficiario dell’AI e come tale riceve prestazioni complementari (PC). Quest’anno le PC sono state ricalcolate. Come moglie, mi è stato accreditato un reddito ipotetico molto più alto e da agosto ci sono state versate parecchie centinaia di franchi in meno di prestazioni complementari. In aprile abbiamo inoltrato ricorso. A metà luglio, però, è giunta la delibera con un calcolo del reddito ipotetico ancora maggiore e con la minaccia che se continuiamo a fare opposizione, potrebbero sfruttare la possibilità di farsi restituire il maggior importo versato nei mesi di aprile-luglio.
Nel frattempo, il 14 giugno scorso mi è stato diagnosticato un cancro e dopo aver ricevuto la decisione sul nostro ricorso, abbiamo inviato copie della mia inabilità totale al lavoro e (dopo una consulenza legale) una lettera in cui annunciamo che non ritiriamo l’opposizione. Cosa dobbiamo fare ora?

Risposta di l’avvocato Yves Hochuli, vice-direttore della Lega vodese contro il cancro
Cara signora,

La ringrazio per la domanda. È difficile poterle dare delle indicazioni unicamente sulla base delle informazioni trasmesse e senza la possibilità di consultare la decisione della cassa di compensazione AVS/AI riguardo l’attribuzione del reddito ipotetico. Parto dal principio che la consulenza giuridica Le sia stata fornita tenendo conto di tutte le specificità correlate alla Sua situazione.

In linea di massima, al coniuge non invalido può essere attribuito un reddito ipotetico nell’ambito del computo delle prestazioni complementari (PC) se il suo reddito effettivo è sensibilmente inferiore a quello che è lecito aspettarsi dal suddetto coniuge. Per determinare l’importo del reddito ipotetico bisogna tener conto delle condizioni personali come l’età, lo stato di salute, le conoscenze linguistiche, la formazione professionale, l’attività esercitata in precedenza, la durata dell’inattività professionale o gli obblighi familiari (p. es. figli in tenera età).

Se le PC sono già state concesse e devono essere ridotte a causa dell’aggiunta di un reddito ipotetico per il congiunto non invalido, va accordato un adeguato periodo di adattamento. In altre parole, la diminuzione delle PC non deve avvenire immediatamente, ma dopo un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalla situazione concreta dei coniugi.

Tuttavia, non va computato alcun reddito ipotetico qualora il congiunto non invalido possa far valere almeno una delle seguenti condizioni:

  • non ha trovato un impiego nonostante tutti gli sforzi profusi. Tale ipotesi può considerarsi adempiuta qualora l’interessato si sia rivolto a un URC, abbia effettuato il numero di candidature richieste dall’URC e provi che le sue ricerche sono sufficienti dal punto di vista qualitativo;
  • se riceve delle indennità di disoccupazione;
  • se senza l’aiuto e le cure che fornisce al coniuge beneficiario delle PC, costui dovrebbe essere sistemato in un ricovero.
Ad ogni modo, lo svolgimento delle comuni faccende domestiche a favore del coniuge o dei figli non permette di evitare il computo di un reddito ipotetico.

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Domande giuridici del lavoro dopo una diagnosi di cancro

Messaggioda admin » ven 3 set 2021 13:33

Domanda di Lily
Salve,
nell’ottobre del 2020 ho ricevuto una diagnosi di cancro. Ho subito un'operazione, una chemioterapia e una radioterapia. Attualmente sto facendo un trattamento con medicinali.
Da circa 10 mesi sono inabile al lavoro. Il medico ed io abbiamo concordato che riprenderò a lavorare il 20 settembre. Lavoro per Spitex e sono impiegata al 70%. Il medico ha riferito la mia decisione all'AI. Ora però temo di non farcela. Mi sento stanca ed esaurita. L'AI riprenderebbe in considerazione il mio caso se decidessi diversamente e riprendessi la mia attività professionale con un carico di lavoro ridotto? (Attualmente non ce la faccio a fare lavori domestici pesanti come pulire le finestre e fare pulizie a fondo). Ho diritto a un sostegno? Possono licenziarmi? Ho dei figli che frequentano l'università e per questo motivo non posso permettermi una riduzione dello stipendio.
Ho solo l'assicurazione sanitaria di base (assicurazione malattia obbligatoria).
Grazie mille.

Risposta di Patricia Müller, specialista in consulenza legale della Lega svizzera contro il cancro
Spesso, ritornare al lavoro dopo una malattia grave è difficile. Lei è ancora stanca e spossata. Parli di questi sintomi al Suo medico. È possibile che Lei non sia ancora completamente idonea al lavoro. In molti posti di lavoro, è possibile iniziare con un carico di lavoro ridotto o assumere temporaneamente solo lavori più leggeri.
Il Suo medico può anche riferire all'AI che Lei è ancora troppo esausta per lavorare. Se la procedura non è ancora stata conclusa, l'AI prenderà in considerazione gli ulteriori rapporti medici.
È anche possibile presentare una nuova domanda dopo una decisione negativa dell'AI. Tuttavia, occorre osservare alcune regole.

L'AI può sostenerla durante il Suo reinserimento al lavoro con diverse misure di integrazione. L'AI finanzia, per esempio, anche la riqualificazione se una persona non può più lavorare nella sua professione originale. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità sussiste anche senza aver stipulato un'assicurazione complementare.

Se Lei è inabile al lavoro per molto tempo e le misure d'inserimento dell'AI non cambiano niente a questa situazione, è possibile che l'AI Le paghi una rendita o una rendita parziale. Per ottenere una rendita parziale, bisogna essere inabili al lavoro almeno al 40% per un anno e rimanerlo prevedibilmente anche in seguito.

Per un certo periodo, se non sono in grado di lavorare, i lavoratori dipendenti sono protetti dal licenziamento. Nel caso di impieghi di diritto pubblico (p. es. dipendenti comunali o personale infermieristico in un ospedale cantonale), si applicano le rispettive leggi sul personale. Talvolta, in base alla legge sul personale, il licenziamento può avvenire solo dopo due anni, una volta esaurita l'indennità giornaliera di malattia. Per gli altri impieghi (datori di lavoro privati), si applica il Codice delle obbligazioni. E naturalmente valgono anche gli accordi del contratto di lavoro e, se esiste, quelli del contratto collettivo di lavoro (CCL).
Il Codice delle obbligazioni stabilisce che la protezione contro il licenziamento dipende da quanto è durato il rapporto di lavoro. Nel caso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel primo anno di servizio, dopo il periodo di prova, la protezione contro il licenziamento è di 30 giorni, dal secondo al quinto anno di servizio 90 giorni e dal sesto anno di servizio 180 giorni.
Quindi, se Lei è ancora protetta dal licenziamento dopo quasi dieci mesi, dipende da vari fattori. Potrebbe anche domandare al Suo datore di lavoro o chiedere consiglio. Per fortuna, molti datori di lavoro non licenziano i loro dipendenti malati anche dopo la fine della protezione contro il licenziamento.

Se ha bisogno di assistenza per lavori domestici fisicamente pesanti, purtroppo l'assicurazione di base non copre i costi per l'aiuto domestico. Per questo è necessario aver stipulato un'assicurazione complementare con la cassa malati.

La Lega contro il cancro del Suo cantone può offrirle sostegno in questa situazione difficile con consigli e assistenza. Può anche procurarle una consulenza legale.

Fonti:
- Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), RS 831.20
- Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), RS 831.10
- Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220
- Linee guida in materia di assicurazioni sociali «Maladie chronique? - prestations des assurances sociales?», in francese e tedesco
- Scheda informativa: Protezione contro il licenziamento in caso di malattia: il periodo protetto
- Informazione dell'AVS/AI, Prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (AI) 4.01.i

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Aiuto finanziario

Messaggioda admin » lun 27 set 2021 14:48

Domanda di VN
Sarebbe possibile ottenere un aiuto per pagare l’affitto in caso di una momentanea carenza di liquidità?

Risposta di Yves Hochuli, giurista, vice-direttore della Lega vodese contro il cancro
Buongiorno,
La ringrazio della domanda, alla quale sono lieto di rispondere.
Per poter beneficare di un aiuto finanziario per il pagamento dell’affitto di casa, Le suggerisco di rivolgersi ai servizi sociali del Suo luogo di domicilio o al servizio di assistenza sociale del Suo Cantone. A seconda della Sua situazione, queste istituzioni potrebbero concederle un aiuto finanziario.

Anche alcune fondazioni/associazioni possono fornirle un contributo finanziario mirato per aiutarla a pagare l’affitto. Tuttavia, per poter beneficiare di un sostegno finanziario del genere, bisogna in linea di massima essersi dapprima rivolti ai servizi sociali. Quest’ultimo servizio potrà anche informarla riguardo alle associazioni/fondazioni che possono sostenerla finanziariamente. In caso contrario, può informarsi anche presso la Sua Lega cantonale contro il cancro.


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